Regolamento Protezione Minori

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

L’Associazione sportiva Ricreativa Dilettantistica “Il Delfino” con sede a Laipacco (UD) adotta il seguente regolamento per la tutela dei minori nell’ambito delle attività istituzionali

A. Ambito di applicazione

La normativa in materia di protezione dei minori e delle persone vulnerabili devono essere scrupolosamente rispettate.
Le politiche e le procedure contenute in queste linee guida sono indirizzate a stabilire e a mantenere gli aderenti, i soci, i genitori e tutto il personale interessato rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, attenta ai rischi di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nell’ambito delle attività svolte all’interno dell’associazione a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno dell’associazione.
Agli effetti delle presenti linee guida, le «persone vulnerabili» sono equiparate ai «minori».

B. Il Referente per la tutela dei minori

Il Referente è il Presidente, può nominare un Referente per le attività in cui non può essere presente, per la tutela dei minori il quale coordina e verifica l’attuazione del presente regolamento affinché, nell’ambito dell’associazione, sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso. Il Referente coordinerà le attività di prevenzione e di formazione degli operatori e avrà particolare cura di accogliere e di accompagnare coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso o di maltrattamento, nonché i loro familiari.
Il Referente si avvale, qualora necessario del supporto professionale, medici, psicologhi.

C. Gli operatori

1. Nella scelta degli operatori deve essere accertata, in particolare, l’idoneità dei candidati a interagire con i minori, attraverso un’indagine adeguata.

2. Gli operatori devono ricevere una formazione adeguata circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso e di maltrattamento dei minori, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese. Essi sono tenuti inoltre a partecipare ai programmi di formazione organizzati da Enti di formazione.

3. I collaboratori occasionali sono informati circa i comportamenti da tenere nell’interazione con i minori, nonché sui comportamenti vietati.

D. Attività

1. Nelle attività che coinvolgano minori, la tutela di costoro deve assumere un carattere prioritario. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori devono:
– usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori;
– fornire loro modelli positivi di riferimento;
– essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori;
– segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso;
– rispettare la sfera di riservatezza del minore;
– informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative;
– usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network.

2. Agli operatori è severamente vietato:
– instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore; – lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica;
– rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi; – discriminare un minore o un gruppo di minori;
– chiedere a un minore di mantenere un segreto;
– fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo;
– fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori;
– pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori.

3. Le attività istituzionali sono svolte in locali adatti all’età e allo stadio di sviluppo dei minori. Per quanto possibile, gli operatori devono avere particolare cura affinché i minori non entrino o permangano in luoghi nascosti alla vista o privi di controllo.

4. Gli eventuali comportamenti inappropriati o di bullismo che dovessero verificarsi tra minori, anche qualora non integrassero gli estremi di un reato, devono essere affrontati prontamente, con equilibrio, prudenza e delicatezza, informandone immediatamente i genitori o i tutori.

E. Consenso informato dei genitori o tutori

1. È indispensabile il consenso scritto dei genitori o tutori per la partecipazione dei minori alle attività dell’associazione. I genitori o tutori ricevono informazioni sull’attività proposta, nonché sui nominativi e recapiti dei responsabili.

2. Il consenso scritto dei genitori o tutori è ugualmente richiesto per fotografare o filmare i minori e per pubblicare fotografie o video che li ritraggano, nonché per contattare il minore, anche per via telefonica e sui social network.

3. Le autorizzazioni che contengono dati sensibili sono conservate con attenzione e cura.

F. Trattazione delle segnalazioni dei presunti casi di sfruttamento, di abuso o di maltrattamento

1. Coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito sportivo, nonché i loro familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati. Il Presidente, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori, darà loro ascolto, impegnandosi a garantire un’adeguata assistenza e tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali.

2. Alle persone offese sarà offerta inoltre assistenza medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, avvalendosi anche del Servizio Sanitario Nazionale.

3. I collaboratori e i volontari che abbiano notizia di un minore vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, ne informano il Presidente, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori.

4. Il Presidente o il Referente chiede all’autore della segnalazione di formalizzarla per iscritto, anche al fine di comunicarla agli organi competenti. L’autore della segnalazione sarà incoraggiato a presentare denuncia direttamente agli organi di polizia giustiziaria o presso il tribunale dello Stato.

5. Ogni qualvolta la notizia di reato non sia manifestamente infondata, il Presidente segnala al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato e allontana il presunto autore dei fatti dalle attività dell’associazione.

6. Nei procedimenti, se si accerta la condotta delittuosa, le generalità e l’età delle persone offese, il danno arrecato e l’eventuale commistione. Possono essere raccolti documenti, prove e testimonianze provenienti dai vari ambiti e ambienti dove l’indagato abbia operato. Il Presidente può avvalersi anche di deposizioni, testimonianze, documenti e perizie raccolte in sede civile, nonché delle eventuali sentenze o decisioni in merito all’oggetto dell’indagine da parte degli organi giurisdizionali dello Stato. A tale fine, il Presidente può sospendere i procedimenti in attesa della conclusione delle indagini in sede civile

7. Nel corso dei procedimenti si avrà cura di:
a) lavorare per la guarigione di ogni persona coinvolta;
b) raccogliere la deposizione della persona offesa senza ritardo e secondo modalità adeguate allo scopo;
c) indirizzare la persona offesa a rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale;
d) illustrare alla persona offesa quali siano i suoi diritti e il modo di farli valere, compresa la possibilità di fornire prove e di chiedere di essere sentita, direttamente o per il tramite di un intermediario;
e) informare la persona offesa, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento;
f) incoraggiare la persona offesa ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili;
g) preservare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione;
h) tutelare l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali della persona offesa.

8. La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita, tutelando la reputazione dell’indagato. Salvo che sussistano gravi ragioni in senso contrario, l’indagato è informato tempestivamente delle accuse a suo carico, onde potersi difendere dalle medesime. Egli è invitato ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili. Gli sarà offerta anche assistenza spirituale e psicologica.

9. Laddove ci sia motivo di ritenere che i reati possano reiterarsi, sono adottate senza indugio le adeguate misure cautelari.

10. Chiunque sia dichiarato colpevole di aver commesso uno dei reati di cui alla Legge 23 dicembre 1997, n. 451, sarà rimosso dai suoi incarichi; gli sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale

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